FAQ - SCHEDA


07/03/2019
In che cosa consiste il controllo di efficienza energetica?

Secondo il DPR 74/2013 il controllo di efficienza energetica riguarda:

a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

Il controllo di efficienza energetica è svolto con i contenuti e le modalità dettagliate dai modelli di "rapporti di controllo di efficienza energetica" (RCEE), differenziati secondo le tipologie di impianto. Al 2017 in Toscana si utilizzano i seguenti modelli :

- RCEE Tipo 1 per le caldaie o stufe a combustibili gassosi o liquidi (approvato con il DM 10/02/2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013"),

- RCEE Tipo 1 B per le caldaie o stufe a biomassa solida come legna o pellet (approvato con il decreto regionale 19/12/2016 n. 14115).

- RCEE Tipo 2 per i condizionatori o comunque gli impianti a pompa di calore (approvato con il succitato DM 10/02/2014)

- RCEE Tipo 3 per gli impianti a teleriscaldamento (approvato con il succitato DM 10/02/2014)

- RCEE Tipo 4 per i cogeneratori, cioè gli impianti che producono anche energia elettrica (approvato con il succitato DM 10/02/2014).

Il manutentore scelto dal responsabile di impianto, una volta compilato il rapporto di efficienza energetica, lo inoltra all'amministrazione competente completo degli estremi del pagamento del contributo denominato "bollino". Infatti con queste risorse l'Amministrazione dovrà verificare il contenuto degli RCEE pervenuti, impartire eventuali prescrizioni, procedere ad ispezioni sul campo per quanto necessario.



Ultima modifica: 14/09/2021 14:50:06