FAQ - SCHEDA


07/03/2019
Cosa si intende per impianto termico?

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (di seguito d.lgs. 192/2005), sulla prestazione energetica degli edifici e degli impianti in essi installati, regolamenta per gli stessi fini di efficienza energetica anche l'esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici.

La definizione di "impianto termico" del d.lgs. 192/2005 (art. 2, comma 1, l-tricies), nella versione introdotta dall'art. 2, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48, a decorrere dall'11 giugno 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 48/2020 recita:

l-tricies) «impianto termico»: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Quindi si tratta degli impianti di climatizzazione invernale o estiva (costituiti da apparecchi, dispositivi e sottosistemi) installati in modo fisso, a prescindere dalla potenza.



Ultima modifica: 14/09/2021 14:50:06