FAQ - SCHEDA


07/03/2019
Quali controlli e manutenzioni per la sicurezza vanno effettuati e con che frequenza?

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 192/05 il responsabile dell'impianto termico (o per esso il "terzo responsabile" laddove esistente) provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Tali operazioni devono essere eseguite "conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione" (art. 7 DPR 74/2013).

Secondo l'art. 7 del dpr statale spetta all'installatore rendere disponibile le "istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione". L'installatore deve dichiarare in forma scritta "e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi… quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto" e con quale frequenza queste operazioni vadano effettuate.

Per gli impianti già esistenti, qualora l'installatore non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, la dichiarazione di cui sopra è scritta dal manutentore:

1) conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico apparecchio o dispositivo, parte dell'impianto, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;

2) per gli elementi d'impianto, apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici esegue dette attività a regola d'arte. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico in cui si dà conto di quanto fatto.



Ultima modifica: 14/09/2021 14:50:06