NEWS
| 17/07/2026 | |
|
Alla luce della pubblicazione del DECRETO 28 ottobre 2025 che riguarda solo i generatori installati a partire dal 3 giugno 2026, il trattamento di condizionamento chimico dell’acqua calda sanitaria non è più obbligatorio a prescindere, ma dovranno essere il progettista, l'installatore o il manutentore a stabilirne la necessità per ogni singolo impianto in base alle caratteristiche dell'acqua. Si segnala che niente cambia per il circuito di riscaldamento dove il condizionamento chimico è sempre obbligatorio. Di seguito maggiori informazioni ivi inclusi riferimenti normativi ed estratti della norma e delle indicazioni del MASE. Per generatori installati dal 3 giugno 2026 la normativa attuale prevede: Condizionamento chimico lato riscaldamento sempre obbligatorio DECRETO 28 ottobre 2025 - allegato 1 Paragrafo 2.3 comma 5 In relazione alla qualità dell’acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale, la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 e, in particolare, dell’Allegato V del medesimo decreto, ferma restando l’applicazione della norma tecnica UNI 8065, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico laddove è assicurata la separazione strutturale delle reti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, dagli impianti termici per la climatizzazione invernale. Indicazione MASE Con l’espressione “separazione strutturale” si intende la condizione per cui il fluido circolante nel circuito dell’impianto termico per la climatizzazione non può miscelarsi con l’acqua calda sanitaria. Tale separazione è garantita da barriere fisiche, nonché da idonei dispositivi nei casi di reintegro di acqua nei circuiti di climatizzazione invernale. Condizionamento chimico lato sanitario è da valutare caso per caso DECRETO 28 ottobre 2025 - allegato 1 Paragrafo 2.3 comma 5 L’eventuale trattamento di condizionamento chimico di acqua calda sanitaria è subordinato al mantenimento della qualità chimica e microbiologica dell’acqua nei punti d’uso e al rispetto dei requisiti per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento, stabiliti nel decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18. Indicazione MASE In riferimento all’Allegato 1, punto 2.3, comma 5: il trattamento di condizionamento chimico dell’acqua calda sanitaria non è obbligatorio. La sua eventuale adozione, per un corretto funzionamento degli impianti legata a specifiche caratteristiche dell’acqua utilizzata, che ne garantisca durabilità, efficienza energetica, contenimento emissioni e sicurezza, è subordinata al mantenimento della qualità chimica e microbiologica dell’acqua nei punti d’uso e al rispetto dei requisiti per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento, stabiliti nel decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18. Nell’eventualità dell’adozione la norma tecnica di riferimento è la UNI 8065. Si ricorda che in caso d'installazione di un sistema di condizionamento chimico dovrà sempre essere verificata la conformità del prodotto al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 circa la qualità delle acque destinate al consumo umano. |
|
| 25/06/2026 | |
|
Si informa che a partire da domani Venerdì 26/06/2026 la funzionalità di export massivo non sarà attiva per manutenzione. I lavori si concluderanno presumibilmente entro il giorno 14 Luglio. |
|
| 18/06/2026 | |
|
Si comunica che il giorno 24 giugno, in occasione del Patrono della città, gli uffici di ARRR delle sedi di Firenze resteranno chiusi. |
|
| 17/06/2026 | |
|
Si informa che domani, Giovedì 18/06/2026 dalle ore 12:30 alle ore 14:30, il database del SIERT sarà non raggiungibile per una manutenzione urgente.
|
|
| 16/06/2026 | |
|
Si comunica cheil 17 giugno, in occasione del Patrono della città, gli uffici di ARRR della sede di Pisa resteranno chiusi. |
|
| 10/06/2026 | |
|
Come previsto dal vigente Regolamento 17/R del 06/04/2023 e dalla DGR n.1087 del 30/09/2024, contenente le Linee Guida per il controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici, in data 10/06/2026 è stato estratto e confermato l'elenco degli APE soggetti a procedura di controllo, nella misura del 2% di quelli emessi su SIERT nell'anno 2025. E' possibile consultare l'elenco cliccando sul banner "Elenchi APE sottoposti a controllo" nella sezione APE - Controlli del portale SIERT; per ogni APE vengono riportati il codice identificativo attribuito da SIERT (ID APE) e la classe energetica dell'immobile oggetto di certificazione. Il Tecnico Certificatore avrà notizia che uno o più APE da lui trasmessi sono stati estratti e sono sottoposti a controllo verificandone lo stato all'interno della propria area personale del modulo APE del SIERT. Gli APE estratti verranno sottoposti a controllo massivo automatizzato di primo livello e, successivamente, quelli risultati negativi (con anomalie) saranno oggetto di check manuale, come previsto dalle Linee Guida regionali. Ricordiamo che l'esito del check manuale sarà comunicato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco, sempre tramite aggiornamento dello stato dell'APE. |
|
| 29/05/2026 | |
|
Si informa che il giorno 01 Giugno tutti gli uffici di ARRR spa saranno chiusi e quindi saranno sospese anche le attività di approvazione versamenti portafoglio virtuale manutentori, approvazione pagamenti oneri ape e gestione caselle di posta elettronica. |
|
| 15/05/2026 | |
|
Si comunica che il giorno 22 Maggio, in occasione della festa del PATRONO della città, gli uffici di ARRR della sede di Livorno resteranno chiusi. |
|
| 23/04/2026 | |
|
E' stato pubblicato sulla parte IV del Bollettino n.10 del 11 Marzo 2026 l'Avviso di conclusione dei procedimenti di verifica degli Attestati di Prestazione Energetica trasmessi nell’anno 2023 di cui all’art. 38 del DPGR 06 aprile 2023, n. 17/R recante gli ID degli APE su cui si sono riscontrate non conformità non sostanziali successivamente non corretti, quelli degli APE su cui si sono riscontrate non conformità sostanziali successivamente corretti e quelli degli APE a su cui si sono riscontrate non conformità sostanziali successivamente non corretti, i quali ai sensi del punto 6.2.2 dell’Allegato A della DGRT 1087/2024 sono decaduti in quanto cessano di avere efficacia e non possono più essere utilizzato per attestare la prestazione energetica dell'immobile a cui si riferisce. |
|
| 21/04/2026 | |
|
Si informa che è in corso un guasto ai server regionali che gestiscono la posta elettronica. A causa di tale disservizio, tutte le caselle di posta del dominio @siert.regione.toscana.it non risultano attualmente funzionanti, né in invio né in ricezione. I tecnici stanno lavorando per il ripristino, ma al momento non sono noti i tempi di risoluzione. Si segnala inoltre che anche le caselle di posta del dominio @arrr.it risultano non operative, sia in uscita che in entrata. Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili. |
|



